Principali novità sulle comunità energetiche: recepimento RED II e IEM
By Attilio Di Sabato
Il 4 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo 18 decreti legislativi di attuazione di Direttive Europee, tra cui la RED II, la direttiva sulle rinnovabili che stabilisce, entro il 2030 e a livello europeo, come la quota di consumo finale lorda di energia rinnovabile debba essere pari al 32%, e la direttiva IEM sul mercato interno dell’elettricità. Dopo la firma del Presidente Mattarella si attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i successivi decreti attuativi.
La normativa accelera sulle rinnovabili semplificando le autorizzazioni e i processi di installazione di impianti di produzione FER.
Inoltre, promuove una modulazione degli incentivi rispetto alla taglia degli impianti:
- per potenze superiori a 1 MW l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;
- per soglie inferiori a 1 MW, l’incentivo prende in considerazione anche i costi di generazione, attribuendo agli impianti con costi competitivi di mercato una tariffa premio all’atto di richiesta effettuata alla data di entrata dell’esercizio dell’impianto, mentre per impianti con costi elevati l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza.
Il recepimento della RED II promuove, inoltre, la generazione distribuita integrata al patrimonio edilizio: “i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione […]”.
Più nel dettaglio, importanti cambiamenti interessano le configurazioni di comunità energetiche introdotte in Italia dall’art. 42 bis del Milleproroghe (Legge n.8 del 28 febbraio 2020, art. 42 bis). Di seguito le principali novità:
- I singoli impianti di generazione possono raggiungere capacità installata pari ad 1 MW;
- I punti di immissione e di prelievo afferenti alle Comunità di Energia Rinnovabile (CER) devono essere connessi sulla rete di MT sottesa alla stessa cabina primaria;
- Possibilità di far aderire alle Comunità Energetiche impianti esistenti precedenti alla data del primo marzo 2020 per una potenza massima pari al 30% della nuova capacità installata che fa capo alla comunità;
- Le comunità energetiche possono offrire servizi ancillari alla rete in maniera autonoma o attraverso Aggregatori;
- Vengono introdotte le Comunità Energetiche dei Cittadini che aprono alla gestione di energia da fonti non rinnovabili, ma per la sola autoproduzione di energia elettrica. Tali aggregazioni non prevedono i principi di autonomia né di limitazione geografica per produzione e consumo attribuite alle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili. Infatti, l’energia può essere condivisa nell’ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato.
Date le principali novità evidenziate, un punto interessante da approfondire riguardo le comunità energetiche è quello del regime di incentivazione, che viene strutturato secondo due linee principali: un regime generale e uno specifico. Ciò vuol dire che un impianto di produzione FER che ha avuto accesso al regime generale di incentivazione può aderire ad un modello di comunità energetica, senza però ottenere l’incentivo sull’energia condivisa (regime specifico). Le comunità potranno dunque scegliere a quale dei due regimi di incentivazione aderire.
Un altro elemento da sottolineare è l’estensione della soglia di potenza installata in disponibilità o sotto il controllo delle comunità. Tale limite, come spiegato dal Regolatore in diversi eventi pubblici e maggiormente chiarito nella definizione finale del decreto, si riferisce alla sola potenza incentivabile entrata in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, si desume quindi che le comunità energetiche possono avere più impianti da 1 MW, ma che, ad esempio, solo uno di essi potrà ricevere l’incentivo specifico per l’energia condivisa.
La nuova normativa, insieme all’aggiornamento del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offrono una congiuntura unica per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile posti a livello internazionale.
Enerbrain vuole sfruttare questo momento e si prepara a lanciare nuovi servizi per le comunità di tutta Italia, contribuendo in modo innovativo al percorso di transizione energetica intrapreso dal Paese.